Quotidiano Giuridico
Il rapporto tra trasparenza della P.A. e la tutela della privacy dei professionisti che incarica
31/03/2026 - Il Garante Privacy ribadisce che il controinteressato deve essere sentito e si devono oscurare informazioni non essenziali (Provvedimento n. 41/2026)
Legittima difesa domiciliare: è ammessa solo se inevitabile e in presenza di un effettivo stato di pericolo
31/03/2026 - L’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa nei casi in cui non sia possibile difendersi efficacemente in modo inoffensivo o meno lesivo (Cassazione n. 9992/2026)
Il processo a contraddittorio differito al vaglio delle Sezioni Unite
31/03/2026 - Il contrasto interpretativo sul decorso del termine breve di impugnazione nel processo tributario instaurato senza contraddittorio per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo
IPSOA Quotidiano
Presunzione distribuzione degli utili se ''liberamente disponibili''
31/03/2026 - Con la risposta a interpello n. 92 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disposizione di cui al comma 1 dell'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 47" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART49">articolo 47</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a> reca un principio di ordine generale secondo cui si considerano prioritariamente distribuiti utili le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 (ossia, riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi azioni, con interessi da conguaglio per sottoscrizione azioni/quote, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria), a prescindere da quanto deliberato dall'organo assembleare. Con la risposta a interpello n. 92 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 47 del TUIR reca un principio di ordine generale secondo cui si considerano prioritariamente distribuiti utili le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 (ossia, riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi azioni, con interessi da conguaglio per sottoscrizione azioni/quote, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria), a prescindere da quanto deliberato dall'organo assembleare.
Società agricola: la determinazione del reddito imponibile su base catastale
31/03/2026 - Con la risposta a interpello n. 93 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguada la società agricola la volontà del legislatore è quella di escludere dall'ambito applicativo di cui agli <a target="_blank" class="rich-legge" title="articoli 86" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART90">articoli 86</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="101" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART105">101</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a> unicamente le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali, acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali l'azienda ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 32" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART34">articolo 32</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>. Con la risposta a interpello n. 93 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguada la società agricola la volontà del legislatore è quella di escludere dall'ambito applicativo di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR unicamente le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali, acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali l'azienda ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 32 del TUIR.
Aumenti di patrimonio netto anche in caso di scambio di partecipazioni mediante conferimento
31/03/2026 - Con la risposta a interpello n. 91 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continua a essere possibile effettuare nell'ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 177" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART181">articolo 177</a>, comma 2, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento, ottenendo l'effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute. Con la risposta a interpello n. 91 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continua a essere possibile effettuare nell'ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento, ottenendo l'effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.
ISCRO e DIS-COLL: superato il requisito formale di iscrizione Gestione separata
31/03/2026 - Con il messaggio n. 1129 del 2026, l’INPS interviene in materia di accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, fornendo un chiarimento di rilievo sul requisito dell’iscrizione alla Gestione separata. In particolare, l’Istituto precisa che la mancata formalizzazione dell’iscrizione, pur restando un adempimento dovuto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 335/1995, non preclude la liquidazione delle prestazioni qualora risulti comunque assolto l’obbligo contributivo. La posizione dell’INPS segna un significativo temperamento del requisito formale, valorizzando il dato sostanziale della contribuzione e garantendo una più ampia tutela dei destinatari delle prestazioni. Con il messaggio n. 1129 del 2026, l’INPS interviene in materia di accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, fornendo un chiarimento di rilievo sul requisito dell’iscrizione alla Gestione separata. In particolare, l’Istituto precisa che la mancata formalizzazione dell’iscrizione, pur restando un adempimento dovuto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 335/1995, non preclude la liquidazione delle prestazioni qualora risulti comunque assolto l’obbligo contributivo. La posizione dell’INPS segna un significativo temperamento del requisito formale, valorizzando il dato sostanziale della contribuzione e garantendo una più ampia tutela dei destinatari delle prestazioni.
Riscossione dei contributi agli Enti bilaterali: nuove istruzioni operative
31/03/2026 - Nella circolare n. 37 del 2026 l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’estensione del nuovo schema convenzionale, adottato con determinazione commissariale n. 71/2023, agli Enti bilaterali, Fondi e Casse già convenzionati. Il documento disciplina in modo organico le modalità di riscossione dei contributi tramite modello F24 e flusso UniEmens, precisando gli obblighi informativi a carico degli Enti e dei datori di lavoro. Viene delineato il sistema di riversamento delle somme, con accredito del 98% degli importi riscossi e trattenuta del 2% a copertura dei costi e delle verifiche, nonché i controlli di coerenza tra dati dichiarativi e versamenti. Nella circolare n. 37 del 2026 l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’estensione del nuovo schema convenzionale, adottato con determinazione commissariale n. 71/2023, agli Enti bilaterali, Fondi e Casse già convenzionati. Il documento disciplina in modo organico le modalità di riscossione dei contributi tramite modello F24 e flusso UniEmens, precisando gli obblighi informativi a carico degli Enti e dei datori di lavoro. Viene delineato il sistema di riversamento delle somme, con accredito del 98% degli importi riscossi e trattenuta del 2% a copertura dei costi e delle verifiche, nonché i controlli di coerenza tra dati dichiarativi e versamenti.
Dal 2027 niente più cumulo dei regimi fiscali per impatriati e neo-residenti
31/03/2026 - Fine al cumulo dei regimi per impatriati e neo- residenti per coloro che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. È quanto dispone l’art. 2 del decreto fiscale (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>), che supera così i chiarimenti resi in materia dall’Agenzia delle Entrate, che avevano aperto la strada alla simultanea applicabilità dei regimi agevolativi per chi si trasferisce in Italia. Si prospetta corsa al trasferimento della residenza fiscale in Italia entro fine anno per poter ancora fruire della doppia agevolazione. Fine al cumulo dei regimi per impatriati e neo- residenti per coloro che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. È quanto dispone l’art. 2 del decreto fiscale (D.L. n. 38/2026), che supera così i chiarimenti resi in materia dall’Agenzia delle Entrate, che avevano aperto la strada alla simultanea applicabilità dei regimi agevolativi per chi si trasferisce in Italia. Si prospetta corsa al trasferimento della residenza fiscale in Italia entro fine anno per poter ancora fruire della doppia agevolazione.
OIC 34: quali possibili effetti sul transfer price?
31/03/2026 - Le modifiche apportate al principio contabile nazionale <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> e, in particolare, il cambiamento delle regole di contabilizzazione dei resi commerciali (con il passaggio da una rappresentazione della voce dei ricavi al lordo delle restituzioni attese a una al netto) portano con sé alcune conseguenze sulle analisi di <a target="_blank" title="transfer pricing" href="https://www.ipsoa.it/wkpedia/transfer-pricing">transfer pricing</a>, incidendo direttamente su alcuni indici di redditività come il Return on Sales (ROS), frequentemente impiegato nelle analisi di benchmark. Per garantire la comparabilità dei dati nel tempo richiesta per le analisi di benchmark è opportuno adottare dei correttivi ovvero utilizzare indicatori di performance non influenzati dalle modifiche derivanti dal nuovo principio contabile. Le modifiche apportate al principio contabile nazionale OIC 34 e, in particolare, il cambiamento delle regole di contabilizzazione dei resi commerciali (con il passaggio da una rappresentazione della voce dei ricavi al lordo delle restituzioni attese a una al netto) portano con sé alcune conseguenze sulle analisi di transfer pricing, incidendo direttamente su alcuni indici di redditività come il Return on Sales (ROS), frequentemente impiegato nelle analisi di benchmark. Per garantire la comparabilità dei dati nel tempo richiesta per le analisi di benchmark è opportuno adottare dei correttivi ovvero utilizzare indicatori di performance non influenzati dalle modifiche derivanti dal nuovo principio contabile.
IFRS 20 Attività e passività regolamentate: chiesta la proroga per l'entrata in vigore al 1° gennaio 2030
30/03/2026 - L’EFRAG ha comunicato di aver chiesto allo IASB di rinviare al 1° gennaio 2030 l’entrata in vigore dell’IFRS 20 – Attività e passività regolamentate, inizialmente prevista per il 2029. La richiesta nasce dalle difficoltà segnalate da vari soggetti, in particolare dalle multinazionali attive in più giurisdizioni, che necessitano di tempi maggiori per comprendere e applicare lo standard. Il rinvio è motivato dal calendario di pubblicazione più ristretto, dalla complessità dei diversi regimi regolatori e dalla necessità di chiarire alcuni aspetti chiave, come il vincolo di riconoscimento legato alla relazione tra attività IFRS e base patrimoniale regolamentare. L’EFRAG precisa che l’adozione anticipata dell’IFRS 20 resterà comunque possibile per le entità già pronte ad applicarlo. L’EFRAG ha comunicato di aver chiesto allo IASB di rinviare al 1° gennaio 2030 l’entrata in vigore dell’IFRS 20 – Attività e passività regolamentate, inizialmente prevista per il 2029. La richiesta nasce dalle difficoltà segnalate da vari soggetti, in particolare dalle multinazionali attive in più giurisdizioni, che necessitano di tempi maggiori per comprendere e applicare lo standard. Il rinvio è motivato dal calendario di pubblicazione più ristretto, dalla complessità dei diversi regimi regolatori e dalla necessità di chiarire alcuni aspetti chiave, come il vincolo di riconoscimento legato alla relazione tra attività IFRS e base patrimoniale regolamentare. L’EFRAG precisa che l’adozione anticipata dell’IFRS 20 resterà comunque possibile per le entità già pronte ad applicarlo.
L'OIC spiega come contabilizzare i costi sostenuti per il ripristino dei siti
27/03/2026 - L’OIC ha messo <a target="_blank" title="in consultazione (fino al 7 aprile 2026) la bozza di risposta" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/25/trattamento-fondo-smantellamento-ripristino-pubblica-consultazione-chiarimenti-oic">in consultazione (fino al 7 aprile 2026) la bozza di risposta</a> riguardante il trattamento contabile del fondo per smantellamento e ripristino, disciplinato dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842766SOMM">OIC 31</a>. Nella risposta si distingue tra fondo di smantellamento e ripristino (che va rilevato insieme all’immobilizzazione, materiale o immateriale, nel momento in cui nasce l’obbligazione) e fondo per recupero ambientale (che va stanziato quando l’attività dell’impianto ha causato un danno ambientale che l’azienda è obbligata a riparare). L’obiettivo è chiarire come contabilizzare i costi di ripristino dei siti, soprattutto considerando che la normativa italiana impone (ad esempio per gli impianti di carburante) la rimozione delle strutture e la verifica dell’eventuale contaminazione del terreno al termine dell’utilizzo. L’OIC ha messo in consultazione (fino al 7 aprile 2026) la bozza di risposta riguardante il trattamento contabile del fondo per smantellamento e ripristino, disciplinato dall’OIC 31. Nella risposta si distingue tra fondo di smantellamento e ripristino (che va rilevato insieme all’immobilizzazione, materiale o immateriale, nel momento in cui nasce l’obbligazione) e fondo per recupero ambientale (che va stanziato quando l’attività dell’impianto ha causato un danno ambientale che l’azienda è obbligata a riparare). L’obiettivo è chiarire come contabilizzare i costi di ripristino dei siti, soprattutto considerando che la normativa italiana impone (ad esempio per gli impianti di carburante) la rimozione delle strutture e la verifica dell’eventuale contaminazione del terreno al termine dell’utilizzo.
Staff House II: dal 2 aprile 2026 al via la presentazione delle domande
31/03/2026 - Con un comunicato del 31 marzo 2026, il Ministero del Turismo ha annunciato l’apertura, dalle ore 12:00 del 2 aprile, della procedura per richiedere il fondo “Staff House Titolo II”, gestito da Invitalia e destinato alle imprese turistico‑ricettive, incluse quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il fondo, pari a 54 milioni di euro, finanzia a fondo perduto interventi di riqualificazione e ammodernamento degli alloggi destinati ai lavoratori, l’acquisto di impianti, attrezzature e arredi nuovi, nonché consulenze collegate agli investimenti. Le domande, da presentare entro le ore 17:00 del 5 maggio 2026, devono prevedere spese tra 500.000 e 5.000.000 euro e garantire almeno dieci posti letto. Dal 24 marzo è possibile precompilare la sezione “Anagrafica e deleghe”. Le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di invio. Con un comunicato del 31 marzo 2026, il Ministero del Turismo ha annunciato l’apertura, dalle ore 12:00 del 2 aprile, della procedura per richiedere il fondo “Staff House Titolo II”, gestito da Invitalia e destinato alle imprese turistico‑ricettive, incluse quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il fondo, pari a 54 milioni di euro, finanzia a fondo perduto interventi di riqualificazione e ammodernamento degli alloggi destinati ai lavoratori, l’acquisto di impianti, attrezzature e arredi nuovi, nonché consulenze collegate agli investimenti. Le domande, da presentare entro le ore 17:00 del 5 maggio 2026, devono prevedere spese tra 500.000 e 5.000.000 euro e garantire almeno dieci posti letto. Dal 24 marzo è possibile precompilare la sezione “Anagrafica e deleghe”. Le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di invio.
Sviluppo competenze specialistiche PMI: il MIMIT pubblica le FAQ
31/03/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti in riferimento alla misura “Sviluppo competenze” rispondendo alle domande frequenti. In particolare il Ministero chiarisce che la misura sostiene la formazione dei dipendenti delle PMI localizzate nelle sette regioni meno sviluppate. Possono accedere imprese regolarmente costituite, con almeno un bilancio o una dichiarazione dei redditi, incluse quelle estere con sede secondaria nelle regioni ammissibili. La formazione deve essere svolta esclusivamente in presenza e affidata a fornitori indipendenti con comprovata esperienza, senza obbligo di accreditamento. Il contributo è calcolato tramite opzione di costo semplificata, applicando la tariffa oraria regionale al numero di ore e partecipanti; copre il 50% per progetti individuali e fino al 70% nei progetti sovraregionali. Sono ammissibili solo dipendenti delle unità locali interessate; esclusi soci non dipendenti, amministratori e somministrati. È obbligatoria una polizza assicurativa contro eventi catastrofali attiva alla data di domanda. La rendicontazione avviene tramite documentazione delle attività svolte. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti in riferimento alla misura “Sviluppo competenze” rispondendo alle domande frequenti. In particolare il Ministero chiarisce che la misura sostiene la formazione dei dipendenti delle PMI localizzate nelle sette regioni meno sviluppate. Possono accedere imprese regolarmente costituite, con almeno un bilancio o una dichiarazione dei redditi, incluse quelle estere con sede secondaria nelle regioni ammissibili. La formazione deve essere svolta esclusivamente in presenza e affidata a fornitori indipendenti con comprovata esperienza, senza obbligo di accreditamento. Il contributo è calcolato tramite opzione di costo semplificata, applicando la tariffa oraria regionale al numero di ore e partecipanti; copre il 50% per progetti individuali e fino al 70% nei progetti sovraregionali. Sono ammissibili solo dipendenti delle unità locali interessate; esclusi soci non dipendenti, amministratori e somministrati. È obbligatoria una polizza assicurativa contro eventi catastrofali attiva alla data di domanda. La rendicontazione avviene tramite documentazione delle attività svolte.
Bonus investimenti ZLS 2026: come inviare la comunicazione
31/03/2026 - Dal 31 marzo al 30 maggio 2026 si possono presentare le comunicazioni per prenotare il credito d’imposta zone logistiche semplificate (ZLS) per l'annualità 2026. Sarà considerata tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso. Dal 31 marzo al 30 maggio 2026 si possono presentare le comunicazioni per prenotare il credito d’imposta zone logistiche semplificate (ZLS) per l'annualità 2026. Sarà considerata tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso.
Procedure di insolvenza: dall'UE via libera alla nuova armonizzazione delle regole
31/03/2026 - Il 30 marzo 2026 il Consiglio Europeo ha approvato in via definitiva una nuova normativa volta ad armonizzare aspetti essenziali delle procedure di insolvenza nell’UE, riducendo la frammentazione normativa tra gli Stati membri e rendendo il contesto imprenditoriale più attrattivo per gli investimenti transfrontalieri. Le nuove regole mirano a massimizzare il recupero dei creditori e ad aumentare l’efficienza delle procedure, introducendo misure comuni su azione revocatoria, rintracciamento dei beni, procedure di pre‑pack, obblighi degli amministratori, ruolo dei comitati dei creditori e trasparenza delle legislazioni nazionali. La riforma rappresenta un passo significativo verso mercati dei capitali europei più integrati e competitivi. Gli Stati membri avranno due anni e nove mesi per recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti. Il 30 marzo 2026 il Consiglio Europeo ha approvato in via definitiva una nuova normativa volta ad armonizzare aspetti essenziali delle procedure di insolvenza nell’UE, riducendo la frammentazione normativa tra gli Stati membri e rendendo il contesto imprenditoriale più attrattivo per gli investimenti transfrontalieri. Le nuove regole mirano a massimizzare il recupero dei creditori e ad aumentare l’efficienza delle procedure, introducendo misure comuni su azione revocatoria, rintracciamento dei beni, procedure di pre‑pack, obblighi degli amministratori, ruolo dei comitati dei creditori e trasparenza delle legislazioni nazionali. La riforma rappresenta un passo significativo verso mercati dei capitali europei più integrati e competitivi. Gli Stati membri avranno due anni e nove mesi per recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti.
Disegni e modelli UE: pubblicato il nuovo regolamento
31/03/2026 - Il Regolamento (UE) 2026/715, pubblicato il 30 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L, codifica e aggiorna in modo organico la disciplina sui disegni e modelli dell’Unione, sostituendo il quadro frammentato derivante dalle numerose modifiche al <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento n. 62002" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000210556SOMM">regolamento n. 6/2002</a>. La riforma amplia la nozione di design includendo elementi digitali, animazioni e ambienti tridimensionali, e chiarisce che la protezione riguarda solo le caratteristiche visibili nella domanda. Rafforza i criteri di novità e individualità, esclude le caratteristiche puramente funzionali e conferma il doppio sistema di protezione (registrata e non registrata). Introduce una tutela specifica contro la contraffazione digitale, estendendo la protezione anche ai file per stampa 3D. Potenzia inoltre i poteri del titolare contro l’ingresso nell’UE di prodotti contraffatti, anche in transito. Nel post‑vendita rende permanente la clausola di riparazione, imponendo obblighi informativi e di diligenza ai produttori di ricambi. Il Regolamento (UE) 2026/715, pubblicato il 30 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L, codifica e aggiorna in modo organico la disciplina sui disegni e modelli dell’Unione, sostituendo il quadro frammentato derivante dalle numerose modifiche al regolamento n. 6/2002. La riforma amplia la nozione di design includendo elementi digitali, animazioni e ambienti tridimensionali, e chiarisce che la protezione riguarda solo le caratteristiche visibili nella domanda. Rafforza i criteri di novità e individualità, esclude le caratteristiche puramente funzionali e conferma il doppio sistema di protezione (registrata e non registrata). Introduce una tutela specifica contro la contraffazione digitale, estendendo la protezione anche ai file per stampa 3D. Potenzia inoltre i poteri del titolare contro l’ingresso nell’UE di prodotti contraffatti, anche in transito. Nel post‑vendita rende permanente la clausola di riparazione, imponendo obblighi informativi e di diligenza ai produttori di ricambi.
Agevolazioni e appalti: le nuove indicazioni dell'UIF per contrastare abusi
31/03/2026 - La comunicazione UIF del 31 marzo 2026 fornisce indicazioni per prevenire attività illecite connesse ad agevolazioni e contratti pubblici, alla luce dell’aumento di rischi di riciclaggio, frodi e sviamento di fondi. Vengono introdotti due nuovi codici fenomenologici (PA1 e PA2) per classificare le segnalazioni sospette. La UIF richiama l’attenzione su anomalie relative ai soggetti coinvolti, ai requisiti dichiarati e all’operatività finanziaria: assetti societari incoerenti, documentazione falsa, aumenti di capitale fittizi, utilizzo improprio dei fondi, pagamenti anomali e schemi di fatturazione artificiosa. È essenziale monitorare i flussi tramite conti dedicati, CIG e CUP, e prestare attenzione a facilitatori, mediatori e piattaforme digitali. La frammentazione delle attività richiede un forte coordinamento informativo tra PA, intermediari e professionisti. Le operazioni sospette devono essere segnalate tempestivamente per garantire un’efficace collaborazione antiriciclaggio. La comunicazione UIF del 31 marzo 2026 fornisce indicazioni per prevenire attività illecite connesse ad agevolazioni e contratti pubblici, alla luce dell’aumento di rischi di riciclaggio, frodi e sviamento di fondi. Vengono introdotti due nuovi codici fenomenologici (PA1 e PA2) per classificare le segnalazioni sospette. La UIF richiama l’attenzione su anomalie relative ai soggetti coinvolti, ai requisiti dichiarati e all’operatività finanziaria: assetti societari incoerenti, documentazione falsa, aumenti di capitale fittizi, utilizzo improprio dei fondi, pagamenti anomali e schemi di fatturazione artificiosa. È essenziale monitorare i flussi tramite conti dedicati, CIG e CUP, e prestare attenzione a facilitatori, mediatori e piattaforme digitali. La frammentazione delle attività richiede un forte coordinamento informativo tra PA, intermediari e professionisti. Le operazioni sospette devono essere segnalate tempestivamente per garantire un’efficace collaborazione antiriciclaggio.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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