Quotidiano Giuridico
Temu sanzionata per 200 milioni: gravi violazioni del Digital Services Act
08/06/2026 - Per la Commissione EU la piattaforma non avrebbe valutato adeguatamente i rischi collegati alla diffusione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi, sottovalutando l’impatto sui consumatori dell’Unione Europea
Fotovoltaico, false dichiarazioni sull'entrata in esercizio: quando il GSE può revocare gli incentivi
08/06/2026 - Il soggetto responsabile dell’impianto perde il diritto agli incentivi se rende dichiarazioni non veritiere sulla data di entrata in esercizio (TAR Lazio, sentenza n. 9195/2026)
Brevitas e chiarezza negli atti: principi a tutela del giusto processo e della sua durata
08/06/2026 -
La brevitas e la chiarezza sono valori da perseguire in quanto funzionali all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. Tanto ha affermato, oltre al resto, il Tar Lazio, sez. I, sentenza 19 maggio 2026, n. 9289 nel confermare la legittimità degli artt. 3, 6 e 7 del D.M. n. 110/2023, respingendo il ricorso che ne aveva ravvisato la portata lesiva del diritto di difesa e profili di supposta disparità di trattamento fra gli attori del processo.
IPSOA Quotidiano
Quali sono i benefici per chi si dota di un TCF?
08/06/2026 - Il ventaglio dei benefici riconosciuti ai soggetti in <a target="_blank" title="cooperative compliance" href="https://www.ipsoa.it/speciali/cooperative-compliance-riforma-fiscale">cooperative compliance</a> è sensibilmente più ampio rispetto a quello previsto per chi si limita all’<a target="_blank" title="adozione opzionale del TCF" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/11/tcf-opzionale-benefici-sanzionatori-due-periodi-imposta">adozione opzionale del TCF</a>. Per i primi, si parla di interlocuzione preventiva e abbreviata con l’Agenzia delle Entrate, di esonero dalla garanzia per i rimborsi d'imposta, riduzione dei termini decadenziali per l’accertamento, azzeramento e riduzione delle sanzioni, ravvedimento operoso “guidato”. Per i contribuenti che adottano il TCF opzionale, ferme restando le disposizioni sul fronte della penalty protection, la differenza - di non poco conto - riguarda le modalità di comunicazione dei rischi, che andrà effettuata unicamente nel rispetto della disciplina dell’interpello ordinario. Il ventaglio dei benefici riconosciuti ai soggetti in cooperative compliance è sensibilmente più ampio rispetto a quello previsto per chi si limita all’adozione opzionale del TCF. Per i primi, si parla di interlocuzione preventiva e abbreviata con l’Agenzia delle Entrate, di esonero dalla garanzia per i rimborsi d'imposta, riduzione dei termini decadenziali per l’accertamento, azzeramento e riduzione delle sanzioni, ravvedimento operoso “guidato”. Per i contribuenti che adottano il TCF opzionale, ferme restando le disposizioni sul fronte della penalty protection, la differenza - di non poco conto - riguarda le modalità di comunicazione dei rischi, che andrà effettuata unicamente nel rispetto della disciplina dell’interpello ordinario.
Variazioni IVA in diminuzione e vicende contrattuali sopravvenute: disciplina e rischi applicativi
08/06/2026 - In caso di vicende contrattuali sopravvenute è prevista la possibilità, per il cedente o prestatore che abbia già emesso fattura, di riallineare la posizione IVA con la situazione economica delle parti, mediante l’emissione di note di variazione in diminuzione, entro determinati limiti temporali. L’esame della problematica passa attraverso tre diversi scenari operativi. Quali? In caso di vicende contrattuali sopravvenute è prevista la possibilità, per il cedente o prestatore che abbia già emesso fattura, di riallineare la posizione IVA con la situazione economica delle parti, mediante l’emissione di note di variazione in diminuzione, entro determinati limiti temporali. L’esame della problematica passa attraverso tre diversi scenari operativi. Quali?
Nuove regole operative per l'applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
08/06/2026 - Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) n. 20152447" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000822714SOMM">regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447</a> per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.
Trasparenza retributiva ed obblighi informativi: cosa cambia prima e durante il rapporto di lavoro
08/06/2026 - Il decreto legislativo sulla trasparenza retributiva (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 962026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001005575SOMM">D.Lgs. n. 96/2026</a>), in vigore dal 7 giugno 2026, introduce specifici obblighi informativi già prima dell’avvio del rapporto di lavoro. In particolare, il provvedimento prevede che i candidati devono essere informati in merito alla retribuzione iniziale. Viene previsto anche un divieto in capo ai datori di lavoro di acquisire, sempre nel corso della fase preassuntiva, informazioni in merito al trattamento retributivo percepito dai lavoratori nel rapporto pregresso. Una volta instaurato il rapporto di lavoro, viene invece garantita la trasparenza in merito al trattamento retributivo ed alla progressione economica. Quali sono gli altri adempimenti in capo ai datori di lavoro? Il decreto legislativo sulla trasparenza retributiva (D.Lgs. n. 96/2026), in vigore dal 7 giugno 2026, introduce specifici obblighi informativi già prima dell’avvio del rapporto di lavoro. In particolare, il provvedimento prevede che i candidati devono essere informati in merito alla retribuzione iniziale. Viene previsto anche un divieto in capo ai datori di lavoro di acquisire, sempre nel corso della fase preassuntiva, informazioni in merito al trattamento retributivo percepito dai lavoratori nel rapporto pregresso. Una volta instaurato il rapporto di lavoro, viene invece garantita la trasparenza in merito al trattamento retributivo ed alla progressione economica. Quali sono gli altri adempimenti in capo ai datori di lavoro?
Contratti di lavoro stagionali: le regole per l'utilizzo da parte dei datori di lavoro
08/06/2026 - Con l’ormai imminente stagione estiva ritorna l’interesse da parte dei datori di lavoro nell’utilizzo dei contratti a termine stagionali, caratterizzati da un notevole flessibilità, per far fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa, nonché ad esigenze tecnico-produttive collegate a specifici settori produttivi. Tipologia contrattuale per la quale la <a target="_blank" class="rich-sent" title="Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269 del 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003154461">Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269 del 2026</a>, ha, inoltre, fornito una soluzione all’annoso problema del limite massimo al numero delle proroghe possibili. Quali sono le attività stagionali? Quali regole seguire per l’utilizzo di questa particolare tipologia contrattuale? Quali criticità ha risolto la Corte di cassazione? Con l’ormai imminente stagione estiva ritorna l’interesse da parte dei datori di lavoro nell’utilizzo dei contratti a termine stagionali, caratterizzati da un notevole flessibilità, per far fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa, nonché ad esigenze tecnico-produttive collegate a specifici settori produttivi. Tipologia contrattuale per la quale la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269 del 2026, ha, inoltre, fornito una soluzione all’annoso problema del limite massimo al numero delle proroghe possibili. Quali sono le attività stagionali? Quali regole seguire per l’utilizzo di questa particolare tipologia contrattuale? Quali criticità ha risolto la Corte di cassazione?
Infortunio del lavoratore: come evitare rischi e sanzioni
08/06/2026 - La gestione dell’infortunio sul lavoro è uno degli eventi più critici perchè coinvolge contemporaneamente più profili: tutela della salute del lavoratore, obblighi assicurativi, responsabilità del datore di lavoro e possibili conseguenze sanzionatorie. Cinque sono gli scenari che possono presentarsi. Quali? La gestione dell’infortunio sul lavoro è uno degli eventi più critici perchè coinvolge contemporaneamente più profili: tutela della salute del lavoratore, obblighi assicurativi, responsabilità del datore di lavoro e possibili conseguenze sanzionatorie. Cinque sono gli scenari che possono presentarsi. Quali?
Sostenibilità, l'OIC risponde alla Commissione UE: cautela sugli anticipated financial effect
04/06/2026 - L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della <a target="_blank" title="consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/07/sostenibilita-consultazione-ue-revised-esrs-standard-volontario">consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea</a> sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate. L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate.
IAS 28 sulle opzioni di fair value: l'EFRAG pubblica il documento di feedback sulla bozza di interpretazione
02/06/2026 - L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi. L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi.
IFRS 20 Attività e passività regolamentate: come rappresentare le differenze temporali
29/05/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo IFRS 20" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/28/ifrs-20-principio-contabile-attivita-passivita-regolamentate">nuovo IFRS 20</a> disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia. Il nuovo IFRS 20 disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia.
Finanziamenti Simest per imprese colpite dall'aumento dei costi energetici: come gestire l'iter della domanda
08/06/2026 - Con la misura Energia per la competitività internazionale Simest ha stanziato un plafond da 800 milioni di euro per dare un supporto concreto alle imprese che hanno subito un aumento significativo dei costi energetici o una contrazione del fatturato legata alla crisi nell’area del Golfo Persico. La nuova misura opera nell’ambito dello strumento “Transizione digitale ed ecologica” ed è stata pensata per sostenere la solidità finanziaria e la competitività delle aziende esportatrici per continuare ad investire all’estero. È possibile presentare la domanda di finanziamento fino al 31 dicembre 2026. Tre sono gli scenari che si possono presentare: quali? Con la misura Energia per la competitività internazionale Simest ha stanziato un plafond da 800 milioni di euro per dare un supporto concreto alle imprese che hanno subito un aumento significativo dei costi energetici o una contrazione del fatturato legata alla crisi nell’area del Golfo Persico. La nuova misura opera nell’ambito dello strumento “Transizione digitale ed ecologica” ed è stata pensata per sostenere la solidità finanziaria e la competitività delle aziende esportatrici per continuare ad investire all’estero. È possibile presentare la domanda di finanziamento fino al 31 dicembre 2026. Tre sono gli scenari che si possono presentare: quali?
Credito d'imposta aggiuntivo ZES Unica 2025: quando si può procedere alla compensazione
06/06/2026 - L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le ricevute ZAH26 relative al credito d'imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 consentendo alle imprese beneficiarie di avviare la fase di utilizzo del beneficio mediante compensazione in F24 con il codice tributo 7041. La ricezione della comunicazione, tuttavia, non autorizza di per sé a procedere alla compilazione del modello F24. Potrebbe darsi il caso infatti che la comunicazione stessa riporti la sospensione alla piena fruibilità del credito d’imposta fino a che non siano completate le verifiche antimafia previste dal <a target="_blank" title="provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2026, n. 56564" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/17/zes-unica-approvato-modello-credito-imposta-aggiuntivo">provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2026, n. 56564</a>. Da quando, quindi, è possibile procedere alla compensazione? E quando conviene farlo, se si dispone anche del credito d’imposta ZES Unica ordinario? L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le ricevute ZAH26 relative al credito d'imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 consentendo alle imprese beneficiarie di avviare la fase di utilizzo del beneficio mediante compensazione in F24 con il codice tributo 7041. La ricezione della comunicazione, tuttavia, non autorizza di per sé a procedere alla compilazione del modello F24. Potrebbe darsi il caso infatti che la comunicazione stessa riporti la sospensione alla piena fruibilità del credito d’imposta fino a che non siano completate le verifiche antimafia previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2026, n. 56564. Da quando, quindi, è possibile procedere alla compensazione? E quando conviene farlo, se si dispone anche del credito d’imposta ZES Unica ordinario?
Cybersicurezza: in arrivo 12 milioni di euro per potenziare competenze e infrastrutture nel settore
05/06/2026 - L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale annuncia la pubblicazione, da parte del MUR, di un avviso da 12 milioni di euro rivolto a università ed enti pubblici di ricerca per potenziare competenze e infrastrutture nel settore della cybersicurezza. Le domande sono presentabili sulla piattaforma CINECA dal 30 giugno al 28 luglio 2026. L’avviso prevede due linee: Incentivazione della mobilità internazionale, con 8 milioni per progetti di formazione avanzata, scambi, workshop e rafforzamento delle infrastrutture digitali (fino a 500.000 euro per progetto); Protettori Digitali, con 4 milioni per iniziative rivolte agli studenti su competenze di sicurezza informatica, uso consapevole delle tecnologie e IA, con premialità per la partecipazione femminile. L’intervento si inserisce nella Strategia Nazionale di Cybersicurezza e nel Piano NIS2, rafforzando resilienza e capacità del sistema universitario. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale annuncia la pubblicazione, da parte del MUR, di un avviso da 12 milioni di euro rivolto a università ed enti pubblici di ricerca per potenziare competenze e infrastrutture nel settore della cybersicurezza. Le domande sono presentabili sulla piattaforma CINECA dal 30 giugno al 28 luglio 2026. L’avviso prevede due linee: Incentivazione della mobilità internazionale, con 8 milioni per progetti di formazione avanzata, scambi, workshop e rafforzamento delle infrastrutture digitali (fino a 500.000 euro per progetto); Protettori Digitali, con 4 milioni per iniziative rivolte agli studenti su competenze di sicurezza informatica, uso consapevole delle tecnologie e IA, con premialità per la partecipazione femminile. L’intervento si inserisce nella Strategia Nazionale di Cybersicurezza e nel Piano NIS2, rafforzando resilienza e capacità del sistema universitario.
Come cambiano il diritto di recesso dei soci e lo statuto con la riforma del TUF 2026
08/06/2026 - La riforma del TUF attuata dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 472026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002272SOMM">D.Lgs. n. 47/2026</a> ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le innovazioni introdotte dal legislatore potranno essere disapplicate le cause inderogabili di recesso dei soci di cui all’<a target="_blank" class="rich-cod" title="articolo 2437" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00001684">articolo 2437</a> c.c., ma resta operativa quella relativa alla “modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando altera in modo rilevante il rischio d’impresa” e quella che riguarda le “trasformazioni transfrontaliere”. Cosa cambia? La riforma del TUF attuata dal D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le innovazioni introdotte dal legislatore potranno essere disapplicate le cause inderogabili di recesso dei soci di cui all’articolo 2437 c.c., ma resta operativa quella relativa alla “modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando altera in modo rilevante il rischio d’impresa” e quella che riguarda le “trasformazioni transfrontaliere”. Cosa cambia?
Intelligenza artificiale e adeguati assetti d'impresa: come prevenire la crisi
06/06/2026 - L’intelligenza artificiale è uno strumento potenzialmente idoneo a rendere più effettivi gli assetti d’impresa ex <a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2086" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00002096">art. 2086</a> c.c. e <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 3" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338ART30">art. 3</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="CCII" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338SOMM">CCII</a>, soprattutto nella dimensione predittiva, informativa e di early warning. In tale prospettiva, l’adeguatezza degli assetti d’impresa non può più essere valutata solo in termini statici, formali o documentali, ma deve essere verificata nella capacità dell’organizzazione di raccogliere dati attendibili, trasformarli in informazioni utili, intercettare tempestivamente gli squilibri e attivare senza indugio le iniziative necessarie. Ma cosa occorre perché l’IA sia coerente con gli adeguati assetti d’impresa e possa rappresentare davvero un ausilio al governo anticipato della crisi? il suo impiego deve essere disciplinato da una procedura interna trasversale di governo, validazione e controllo che garantisca, tra l'altro, la qualità dei dati, la sicurezza del sistema, la tracciabilità degli output, il controllo umano e l’escalation tempestiva verso gli organi sociali. L’intelligenza artificiale è uno strumento potenzialmente idoneo a rendere più effettivi gli assetti d’impresa ex art. 2086 c.c. e art. 3, CCII, soprattutto nella dimensione predittiva, informativa e di early warning. In tale prospettiva, l’adeguatezza degli assetti d’impresa non può più essere valutata solo in termini statici, formali o documentali, ma deve essere verificata nella capacità dell’organizzazione di raccogliere dati attendibili, trasformarli in informazioni utili, intercettare tempestivamente gli squilibri e attivare senza indugio le iniziative necessarie. Ma cosa occorre perché l’IA sia coerente con gli adeguati assetti d’impresa e possa rappresentare davvero un ausilio al governo anticipato della crisi? il suo impiego deve essere disciplinato da una procedura interna trasversale di governo, validazione e controllo che garantisca, tra l'altro, la qualità dei dati, la sicurezza del sistema, la tracciabilità degli output, il controllo umano e l’escalation tempestiva verso gli organi sociali.
Composizione negoziata 2026: la guida del Ministero della Giustizia per le imprese e i professionisti
05/06/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto dirigenziale del 23 aprile 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/04/composizione-negoziata-nuove-indicazioni-piani-test-piattaforma">decreto dirigenziale del 23 aprile 2026</a>, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, porta a compimento l'adeguamento operativo della composizione negoziata al <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1362024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000969812SOMM">D.Lgs. n. 136/2024</a>. Il provvedimento non incide sulla disciplina primaria e non introduce un nuovo istituto, ma opera sul piano della prassi, aggiornando alcuni strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa: dal test pratico alla check-list, dal protocollo dell'esperto alla formazione e alla piattaforma telematica. Il decreto contiene la nuova Sezione II-bis (“Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci”) e il nuovo allegato 5 (“Indice relazione finale”). Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, porta a compimento l'adeguamento operativo della composizione negoziata al D.Lgs. n. 136/2024. Il provvedimento non incide sulla disciplina primaria e non introduce un nuovo istituto, ma opera sul piano della prassi, aggiornando alcuni strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa: dal test pratico alla check-list, dal protocollo dell'esperto alla formazione e alla piattaforma telematica. Il decreto contiene la nuova Sezione II-bis (“Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci”) e il nuovo allegato 5 (“Indice relazione finale”).
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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